Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. Leggi il testo vigente →

Per le concessioni di coltivazione il concessionario e' tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto calcolata, sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure: da 0 fino a 4 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sull'intera produzione; maggiore di 4 e fino a 8 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza; maggiore di 8 e fino a 16 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 8 tonnellate ed il 14 per cento sulla eccedenza; maggiore di 16 e fino a 32 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sull'eccedenza; maggiore di 32 e fino a 64 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18 per cento sull'eccedenza; maggiore di 64 e fino a 128 tonnellate-giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sulla eccedenza.; maggiore di 128 e fino a, 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate e il 21 per cento sulla eccedenza; maggiore di 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sulla eccedenza. Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1200 metri cubi di gas. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso determinato come al comma seguente. Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti e' determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art22 · fonte del testo