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Il concessionario puo' rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione, ma ciascuna rinunzia puo' comprendere soltanto una superficie continua, non inferiore ai cento ettari. E' escluso in ogni caso il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata. L'area residua deve avere configurazione corrispondente a quella prescritta dall'art. 14.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

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