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E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi, cosi' composto:
- 1)di un presidente;
- 2)del direttore generale delle Miniere;
- 3)di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;
- 4)di un avvocato dello Stato;
- 5)del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;
- 6)del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;
- 7)del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;
- 8)di un funzionario del Ministero delle finanze:
- 9)di un funzionario del Ministero del tesoro;
- 10)di un titolare di cattedra di geologia;
- 11)di due esperti. Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio. I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. Il Ministro per l'industria e per il commercio puo' per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due. Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere. Il Comitato dura in carica tre anni. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 25 dicembre 1986
