Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1990 al 4 febbraio 1995. Leggi il testo vigente →
E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi, cosi' composto:
- 1)di un presidente;
- 2)del direttore generale delle Miniere;
- 3)di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;
- 4)di un avvocato dello Stato;
- 5)del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;
- 6)del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;
- 7)del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;
- 8)di un funzionario del Ministero delle finanze;
- 9)di un funzionario del Ministero del tesoro;
- 10)di un titolare di cattedra di geologia;
- 11)di due esperti. ((12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere)). Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio. I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. Il Ministro per l'industria e per il commercio puo' per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due. Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere. Il Comitato dura in carica tre anni. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti al presidente ed ai membri del Comitato. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 dicembre 1986, n. 896
5La L. 9 dicembre 1986, n. 896 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, e' rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e per la geotermia" e previa approvazione del programma dei lavori allegato all'istanza".
Testo in vigore dal 22 agosto 1990 al 4 febbraio 1995
