Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1996 al 6 luglio 2007. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 484.
Abrogato dal 29 dicembre 1996
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Articolo abrogato dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 484.
Abrogato dal 29 dicembre 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1995 al 29 dicembre 1996.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625
Il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Al fine di adeguarne la composizione alle esigenze del presente decreto, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge n.6 del 1957, e successive modifiche, e' costituito da: a) un presidente scelto tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza, prive di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore; b) il direttore generale delle miniere, con funzioni di vicepresidente; c) il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; d) il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base; e) il direttore del Servizio chimico, o un suo delegato; i) il direttore del Servizio geologico d'Italia, o un suo delegato; g) un avvocato dello Stato; h) tre dirigenti della Direzione generale delle miniere; i) un dirigente del Ministero degli esteri; l) un dirigente del Ministero dell'ambiente - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, l'informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente; m) un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione; n) un dirigente del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio; o) un dirigente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; p) un titolare di cattedra in geologia; q) un titolare di cattedra in materie geofisiche applicate al settore minerario; r) un titolare di cattedra in materia di coltivazione di idrocarburi; s) un titolare di cattedra nelle discipline della ricerca e coltivazione di risorse geotermiche; t) il direttore dell'Istituto internazionale per le ricerche geotermiche del Consiglio nazionale delle ricerche, o un suo delegato."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art41 · fonte del testo