Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1995 al 29 dicembre 1996. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 484.
Abrogato dal 4 febbraio 1995
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Articolo abrogato dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 484.
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6 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1990 al 4 febbraio 1995. 253 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi, cosi' composto:
tolto: 1) di un presidente;
tolto: 2) del direttore generale delle Miniere;
tolto: 3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;
tolto: 4) di un avvocato dello Stato;
tolto: 5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;
tolto: 6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;
tolto: 7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;
tolto: 8) di un funzionario del Ministero delle finanze;
tolto: 9) di un funzionario del Ministero del tesoro;
tolto: 10) di un titolare di cattedra di geologia;
tolto: 11) di due esperti. 12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere. Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio. I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. Il Ministro per l'industria e per il commercio puo' per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due. Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere. Il Comitato dura in carica tre anni. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 484
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art41 · fonte del testo