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Il titolare del permesso deve:

  • 1)svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
  • 2)riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorita' mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
  • 3)entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorita' mineraria;
  • 4)comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;
  • 5)conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
  • 6)consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richiede;
  • 7)osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonche' quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 31 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art9 · fonte del testo