Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Art. 12 — Attività di docenza

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I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. E' altresi' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal seguente: "Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori". Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 23 novembre 1990 al 3 febbraio 1999

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 160/2003

    Questione infondata
    9 maggio 2003

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe. Co…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 8 Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica · Art. 12 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

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  • Ordinanza n. 262/2002

    Questione infondata
    20 giugno 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, essendosi determinato - secondo l'assunto del rimettente - un quadro normativo di totale sovrapposizione dei compiti e delle funzioni affidati ai tecnici laureati ed ai ricercatori universitari, non prevede la piena e definitiva equiparazione dello 'status' giuridico ed economico delle due categorie. Infatti il complessivo quadro normativo evidenzia che accanto alla parziale sovrapposizione di compiti didattici continua a sussistere la essenziale differenziazione di fondo tra la ricerca e la direzione e gestione che dà ragione alla esistenza delle due categorie. - Sulla impropria invocazione dell'art. 97 della Costituzione in vista della mera attribuzione di miglioramenti di trattamento normativo e retributivo, v. citata sentenza n. 273/1997. - Sulla attività di assistenza ospedaliera e la funzione didattica, v. citate sentenza n. 71/2001, n. 136/1997, n. 134/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 36 cost. · Art. 8 Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 94/2002

    Questione infondata
    10 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - in quanto dalla presupposta identità di funzioni e compiti assegnati ai ricercatori universitari e ai tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti (dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980), non è fatta derivare la piena equiparazione delle due categorie sotto il profilo dello 'status' giuridico e del trattamento economico. Infatti - diversamente da quanto prospetta il giudice 'a quò - alla parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica, alla quale esclusivamente le norme impugnate fanno riferimento, si contrappone l'originaria e persistente differenziazione per quanto riguarda i compiti primariamente assegnati alle due categorie in esame, cioè la ricerca, propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, propria ed esclusiva dei tecnici laureati (funzionari tecnici). Sicché tale parziale assimilazione non può comportare la piena e indifferenziata equiparazione di 'status' e di trattamento economico delle due figure professionali, venendo perciò meno le ragioni delle censure prospettate, sotto i profili dei principî di uguaglianza e ragionevolezza, di adeguatezza e proporzione della retribuzione, nonché di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione. - Per la categoria dei ricercatori universitari, v. anche sentenza n. 990 del 1988 (qui richiamata). - Sul limite all'estensione in ambiti diversi e ulteriori di normazioni particolari, ovvero dettate da esigenze contingenti o di sanatoria di situazioni pregresse, v. sentenze, qui richiamate, n. 412/1992, n. 367/1999, n. 359/1992, n. 31/1992, n. 549/1990, nonché ordinanze n. 398/2001 e sentenza n. 14/1999. - Sulla legittimità di previsioni di prestazioni volontarie senza compenso, v. sentenza n. 22/1996 (qui richiamata). - Sull'inidoneità del richiamo al principio di buon andamento per conseguire miglioramenti economici, v. sentenze n. 273/1997, n. 15/1995 e n. 146/1994.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 12 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

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