Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 11 — Contributo integrativo

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A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare,per il titolo di cui al primo comma,un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all' articolo 10, secondo comma,dovuto per l'anno stesso. Salvo quanto disposto dall' articolo 13,primo comma,la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.

Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 13 maggio 1983

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28979/2025

    3 novembre 2025
    • AVVOCATO E PROCURATORE
    • PREVIDENZA

    L'avvocato che sia stato cancellato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per incompatibilità con l'esercizio della professione ha diritto al rimborso dei soli contributi soggettivi indebitamente versati e non anche di quelli integrativi ex art. 11 della legge n. 576 del 1980, essendo questi ultimi espressivi di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale.

    Art. 11 · Art. 10 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 22 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 2033 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25382/2025

    16 settembre 2025
    • SPESE GIUDIZIALI CIVILI
    • CONDANNA ALLE SPESE

    In tema di liquidazione delle spese processuali, alla parte vittoriosa assistita dall'Avvocatura dello Stato non spetta né il contributo per la cassa forense - previsto dall'art. 11 della l. n. 576 del 1980 (come modificato dall'art. 2 della l. n. 175 del 1983) solo per gli iscritti all'albo degli avvocati -, né il rimborso dell'IVA, alla cui applicazione gli avvocati dello Stato non sono tenuti, non essendo esercenti "arti o professioni" ma dipendenti dello Stato.

    Art. 11 · Art. 91 c.p.c. · Art. 5 iva · Art. 1 iva

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 303/2006

    Questione inammissibile
    20 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'arbitro nel corso di un giudizio per arbitrato rituale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non estendono all'IVA e al contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dovuti sui compensi per l'attività difensiva dell'avvocato, l'esenzione dai tributi prevista riguardo a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti «relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti [...] diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898», oltre che relativi ai procedimenti di separazione personale dei coniugi. Nel sollevare nuovamente la questione, già dichiarata, con l'ord. n. 298 del 2005, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, per non avere l'arbitro dato adeguatamente conto della propria competenza a conoscere incidentalmente dei rapporti tributari e previdenziali non compromettibili in arbitri, il rimettente non ha infatti posto rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza allora riscontrato. Infatti, l'affermazione, contenuta in un "lodo parziale" emesso nel medesimo procedimento e richiamata dal remittente per motivare la propria competenza, secondo cui non sussistono questioni sottratte alla competenza dell'arbitro rimettente, è irrilevante, perché riguarda, in base all'ordinanza di rimessione, solo le questioni compromettibili in arbitri di natura meramente privatistica relative alla rivalsa per l'IVA e al contributo previdenziale, e non la competenza a conoscere anche delle questioni incidentali relative alle obbligazioni tributarie e previdenziali escluse dalla cognizione arbitrale ai sensi del primo comma dell'art. 819 cod. proc. civ., e alla quale fa riferimento l'ord. n. 298 del 2005. Né l'ordinanza di rimessione è sufficientemente motivata sulla dichiarata insussistenza di questioni che impongano la sospensione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 819 cod. proc. civ., perché non chiarisce quale sia l'effettivo contenuto del «lodo parziale»: a dette carenze di motivazione, d'altra parte, la Corte costituzionale non può sopperire con l'esame del «lodo parziale» cui fa rinvio il rimettente per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. > >- Per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale non può prendere in esame atti diversi da essa: ordinanze n. 164/2006, n. 453, n. 423, n. 364 e n. 166/2005, n. 279/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 9 c.p.c. · Art. 819 c.p.c. · Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 298/2005

    Questione inammissibile
    19 luglio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui assoggettano a contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nella misura del 2%, e ad IVA, nella misura del 20%, le attività professionali del difensore che assiste un coniuge in un giudizio di scioglimento del matrimonio. Infatti, l’ordinanza di rimessione, emessa nel corso di un arbitrato rituale, presenta una motivazione manifestamente insufficiente in ordine all'affermata competenza dell'arbitro a conoscere delle questioni tributarie e previdenziali in via incidentale.

    Art. 3 cost. · Art. 819 c.p.c. · Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 11 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 402/1991

    Questione infondata
    12 novembre 1991

    Il sistema previdenziale forense, laddove pone a carico degli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza (art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576) un contributo integrativo (oltre cioè al contributo soggettivo obbligatorio) costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel "volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A.", non determina alcuna disparità di trattamento, censurabile ex art. 3 della Costituzione, con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse Casse di previdenza giacché, a prescindere dalle considerazioni di principio, già espresse dalla Corte (ved. massima B) circa l'autonomia dei vari sistemi previdenziali, esso appare specificamente caratterizzato, sul punto, da elementi di assoluta analogia, se non di totale coincidenza, con altri organismi previdenziali (riguardanti i geometri, i dottori commercialisti, gli ingegneri e gli architetti ecc.). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 11 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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