Art. 11 — Contributo integrativo
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A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.la maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore.l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare,per il titolo di cui al primo comma,un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all' articolo 10, secondo comma,dovuto per l'anno stesso. ((Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione)). Salvo quanto disposto ((dall'articolo 13,secondo comma)),la maggiorazione percentuale,in sede di prima applicazione della presente legge,e' stabilita nella misura del 2 per cento. ((Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale)).
Testo in vigore dal 13 maggio 1983 al 6 marzo 1992
