Art. 3 — Pensione di anzianità
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990. Leggi il testo vigente →
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al sesto dell'articolo 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990
