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La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma)). Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.

Testo in vigore dal 29 agosto 1990 al 13 aprile 2006

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 137/2006

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 2006

    Illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 4, primo comma, Cost., dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la corresponsione della pensione di anzianità ai geometri è subordinata alla cancellazione dall'albo ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente. Conformemente a quanto deciso in relazione ad analoghe norme dettate per altre categorie professionali, infatti, anche la disposizione in esame comporta una limitazione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito del diritto al lavoro, determinando un'indebita compressione del medesimo, in violazione dell'art. 4, primo comma, Cost.. > >- V., citate, sentenze n. 437/2002 e n. 73/1992.

    Art. 3 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 506/1989

    Questione inammissibile
    15 novembre 1989

    La questione di legittimità costituzionale concernente l'omessa previsione di un divieto di iscrizione all'albo dei geometri nei confronti dei pensionati di regimi previdenziali diversi dalla Cassa nazionale di previdenza geometri, è priva di rilevanza - e come tale inammissibile - in quanto ha per oggetto le norme che disciplinano l'iscrizione alla Cassa anziché quelle che regolano l'iscrizione all'albo richiesta dal ricorrente nel giudizio 'a quò. (Inammissibilità della questione concernente gli artt. 3, 4 e 22, L. 20 ottobre 1982 n. 773, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 3 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art3 · fonte su Normattiva