Art. 3 — Pensione di anzianità
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La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma)). Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
Testo in vigore dal 29 agosto 1990 al 13 aprile 2006
