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[1]Le disposizioni dell'art. 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione, ed esercitati da Enti pubblici locali. Le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

[2]Percentuale Invalidi di guerra Categorie d'impiego nelle Ferrovie di cui di cui dello Stato: all'art. 1 all'art. 2 guardasala....................... 10% 5% manovali (per funzioni di inser- vienti chiamatori, ecc.)....... 6% 3% cantonieri(per servizi accessori) 6% 3% operai ed aiutanti operai........ 6% 3% Categorie di impiego nei servizi p- ubblici di trasporto in concessione guardie e custodi in genere delle stazioni....................... 10% 5% portieri......................... 30% 15% inservienti...................... 30% 15% manovali (per funzioni di custodi fattorini,guarda cancelli,chia- matori, ecc.).................. 6% 3% cantonieri(per servizi accessori) 6% 3% operai ed aiutanti operai........ 6% 3% I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, s'intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, filovie, funicolari e funivie.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art12 · fonte del testo