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Tutti i privati datori di lavoro i quali abbiano alle loro dipendenze come operai ed impiegati piu' di dieci persone di qualsiasi eta' e sesso, sono tenuti ad occupare, nella proporzione del 6 per cento, invalidi di guerra di cui all'art. 1 della presente legge e, nella proporzione del 2,50 per cento, invalidi di ambo i sessi di cui all'art. 2. I datori di lavoro i quali, per la particolare natura e modalita' della propria attivita', occupano in prevalenza personale femminile, sono tenuti ad occupare invalidi di cui all'art. 1 nella proporzione del 3 per cento del personale maschile ed invalidi di sesso maschile di cui all'art. 2 nella proporzione del 2 per cento del personale maschile, nonche' Invalidi di sesso femminile di cui all'art. 2 nella proporzione del 3 per cento del personale femminile. Le frazioni percentuali superiori al 0,50 per cento sono considerate unita'. Le imprese di navigazione marittima ed aerea non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi.
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963
