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Tutti i privati datori di lavoro i quali abbiano alle loro dipendenze come operai ed impiegati piu' di dieci persone di qualsiasi eta' e sesso, sono tenuti ad occupare, nella proporzione del 6 per cento, invalidi di guerra di cui all'art. 1 della presente legge e, nella proporzione del 2,50 per cento, invalidi di ambo i sessi di cui all'art. 2. I datori di lavoro i quali, per la particolare natura e modalita' della propria attivita', occupano in prevalenza personale femminile, sono tenuti ad occupare invalidi di cui all'art. 1 nella proporzione del ((6 per cento del personale maschile)) ed invalidi di sesso maschile di cui all'art. 2 nella proporzione del 2 per cento del personale maschile, nonche' Invalidi di sesso femminile di cui all'art. 2 nella proporzione del 3 per cento del personale femminile. Le frazioni percentuali superiori al 0,50 per cento sono considerate unita'. Le imprese di navigazione marittima ed aerea non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi. ((Nei limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo, saranno riservati ai minorati di guerra almeno la meta' dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovra' essere data la precedenza agli amputati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.))
Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
