Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1950 al 14 settembre 1950. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:
- a)agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;
- b)agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;
- c)agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;
- d)agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 14 settembre 1950
