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Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:

  • a)agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;
  • b)agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;
  • c)agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;
  • d)agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 14 settembre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art3 · fonte del testo