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Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:

  • a)agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;
  • b)agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;
  • c)agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al ((decreto luogotenenziale 20 maggio)) 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle ((voci 4 a 10)) della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;
  • d)agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Testo in vigore dal 14 settembre 1950 al 17 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1950 al 14 settembre 1950. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

c) agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decretotolto: -legge aggiunto: luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 tolto: e aggiunto: a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art3 · fonte del testo