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Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:
- a)agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;
- b)agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;
- c)agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;
- d)agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa. ((e) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella O annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.))
Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
