Art. 3 — Documento di programmazione economico-finanziaria
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Entro il 10 luglio il Ministro del tesoro elabora per categorie e sezioni le ipotesi di previsioni di competenza e di cassa dell'anno successivo in base alla legislazione vigente, indicando separatamente le leggi che non quantificano gli stanziamenti annuali. Il Ministro del tesoro trasmette tali previsioni al Ministero del bilancio. Nello stesso termine di cui al comma precedente i Ministeri interessati presentano le relazioni programmatiche di settore, previste da specifiche leggi, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, elaborate, con criteri omogenei, dal medesimo indicati.
Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 9 settembre 1988
