Art. 3 — Documento di programmazione economico-finanziaria
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Entro il ((30 giugno)) di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento,ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico, finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. 2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obbiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunita' europea, sono indicati: ((a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;))
- b)gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;
- c)gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e ((dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale));
- d)gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alla precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del ((conto delle pubbliche amministrazioni)), al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause;
- e)le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel ((conto delle pubbliche amministrazioni)) per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
- f)((l'articolazione degli)) interventi, anche di settore collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obbiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale. 3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale. 4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati, ((ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia,)) evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.4 ((4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilita' agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 agosto 1988 n. 362
4La L. 23 agosto 1988 n. 362 ha disposto (con l'art. 3 comma 2) che "per l'anno 1988 i disegni di legge saranno presentati entro il 30 settembre, accompagnati da un'unica relazione che ne evidenzi i collegamenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla presente legge".
Testo in vigore dal 15 luglio 1999 al 1 gennaio 2010
