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[1]Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' costituita un'opera alla quale sono inscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.
[2]L'opera ha per fine di provvedere a favore degli iscritti:
[3]1° al pagamento di un'indennita' di buonuscita agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, od alla vedova ed ai discendenti, se la morte dell'agente avviene in attivita' di servizio;
[4]2° a sussidiare, raccogliere, istruire e proteggere fino al 18° anno di eta':
- a)gli orfani di agenti morti per cause di servizio;
- b)gli orfani di agenti morti in attivita' di servizio per altre cause, purche' appartenenti al personale di ruolo da almeno cinque anni;
- c)un numero limitato, da determinarsi annualmente, nei limiti della disponibilita', dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, di orfani di pensionati;
[5]3° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:
- a)alle madri vedove a carico di agenti morti in attivita' di servizio o dopo l'esonero, che abbiano appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni e purche' l'inscrizione documentata della madre a carico dell'agente sia avvenuta almeno due anni prima della morte o dell'esonero dal servizio;
- b)alle vedove di agenti morti in attivita' di servizio, le quali non abbiano diritto a pensione per avere l'agente contratto matrimonio al 50° anno di eta' od oltre;
- c)alle figlie nubili, orfane di madre alla morte dell'agente (in attivita' di servizio od esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di eta', se provviste di assegno annuo temporaneo sul fondo pensioni, od il 18° anno in caso contrario, dietro presentazione del certificato di stato libro, moralita' e buona condotta;
- d)ai figli inabili al lavoro per difetti fisici o mentali, orfani di madre alla morte dell'agente (in attivita' di servizio od esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di eta', se provvisti di assegno temporaneo, od il 18°, in caso contrario, e sempre che la loro inabilita' sia constatata da una Commissione medica inappellabile composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria;
- e)ad un limitato numero da determinarsi annualmente nei limiti della disponibilita', dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato di figlie nubili e di figli inabili al lavoro, trovartisi nelle condizioni di cui ai punti c) e d), rimasti orfani di madre dopo la morte del padre, e di altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente.
[6]Non hanno diritto all'indennita' di buonuscita ed all'assegno di cui al punto terzo le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.
[7]Non hanno diritto all'assegno di cui al punto terzo, le vedove, le madri e gli orfani degli agenti dimissionari o destituiti.
Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 20 settembre 1918
