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[1]Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' costituita un'opera alla quale sono inscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.

[2]L'opera ha per fine di provvedere a favore degli iscritti:

[3]1° Al pagamento di una indennita' di buonuscita gli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, o nel caso di morte in attivita' di servizio, alla vedova ed ai discendenti, nell'ordine e con le norme seguenti:

[4]La indennita' spetta alla vedova, ai figli minori legittimi, legittimati, adottivi o naturali riconosciuti, che non abbiano contratto matrimonio, ed alle figlie nubili, ancorche' maggiori di eta', e viene assegnata per intiero alla vedova se sola, e per meta' se concorre con i figli. La indennita' spettante ai figli si divide fra essi in parti uguali; se pero' vi sono figli naturali riconosciuti, questi hanno diritto alla meta' della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi.

[5]In mancanza della vedova e dei figli che si trovino nelle condizioni suddette, la indennita' e' devoluta agli altri discendenti ammessi alla successione legittima e nel caso di concorso di piu' fra i medesimi, e' ripartita con le norme degli articoli 736 e 744 del Codice civile;

[6]2° a sussidiare, raccogliere, istruire e proteggere fino al 18° anno di eta':

  • a)gli orfani di agenti morti per cause di servizio. Sono da considerarsi come tali, a partire dal 24 maggio 1915, anche gli orfani di agenti chiamati o trattenuti sotto le armi, in tempo di guerra, morti in conseguenza di ferite od infermita' riportate nelle circostanze previste per il diritto alla pensione privilegiata di guerra;
  • b)gli orfani di agenti morti in attivita' di servizio per altre cause, purche' appartenenti al personale di ruolo da almeno cinque anni;
  • c)un numero ristretto di orfani di pensionati, nei limiti della disponibilita';

[7]((3° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

  • a)alla madre ed al padre che abbia compiuto il 60° anno di eta', o, in caso diverso, che sia inabile al lavoro di agente morto in attivita' di servizio o in quiescenza dopo aver appartenuto al personale di ruolo almeno per dieci anni, purche' risulti provato che erano a carico dell'agente o del pensionato;
  • b)ai figli inabili al lavoro ed alle figlie inabili al lavoro rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, quando abbiano compiuto il 18° anno di eta' siano stati provvisti di sussidio a carico dell'Opera e non siano provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni. Nel caso siano provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni ed il relativo importo sia inferiore all'assegno alimentare vitalizio, sara' corrisposta, a partire dal compimento del 18° anno di eta', la differenza a carico dell'Opera.

[8]Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato libero, e tanto per i figli quanto per le figlie, del certificato di moralita' e buona condotta;

  • c)ai fratelli e sorelle nubili o vedove che siano inabili al lavoro, di agente morto in attivita' di servizio od in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianita' di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera a);

[9]4° al pagamento, a carico della disponibilita', di un numero limitato di assegni alimentari vitalizio temporanei, alle persone di famiglia indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente.

[10]Le disposizioni di cui al numero 3°), lettera b) sono applicabili pure ai tigli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati dell'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimi, tuttavia, in quanto siano bisognosi e vivevano a carico dell'agente, si intendono compresi tra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni, di cui al numero 4°.

[11]Non hanno diritto all'indennita' di buonuscita ne' ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

[12]Neppure hanno diritto ad alcuno degli assegni alimentari sopra indicati le persone di famiglia degli agenti dimissionari, destituiti o revocati.

[13]L'inabilita' al lavoro, richiesta come condizione per la concessione dell'assegno nei casi suindicati, e' insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria)). 5

[14]Salvo le suespresse disposizioni riguardanti la indennita' di buonuscita, la presente legge non e' applicabile alla famiglia naturale adottiva dell'agente.

[15]Tuttavia i figli naturali o adottivi bisognosi che vivevano a carico dell'agente, si intendono compresi fra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni di cui al punto 4°.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 aprile 1921, n. 370

5

La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.

Testo in vigore dal 28 aprile 1921 al 28 febbraio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1921

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1918 al 28 aprile 1921. 195 parole tolte, 296 parole aggiunte in 10 capoversi.

a) tolto: alle madri vedove a carico di agenti morti aggiunto: alla madre ed al padre che abbia compiuto il 60° anno di eta', o, in caso diverso, che sia inabile al lavoro di agente morto in attivita' di servizio o tolto: dopo l'esonero, che abbiano aggiunto: in quiescenza dopo aver appartenuto al personale di ruolo almeno per tolto: 10 anni e purche' l'inscrizione documentata della madre aggiunto: dieci anni, purche' risulti provato che erano a carico dell'agente tolto: sia avvenuta almeno due anni prima della morte o dell'esonero dal servizio aggiunto: o del pensionato;

b) tolto: alle vedove di agenti morti in attivita' di servizio, le quali non abbiano diritto a pensione per avere l'agente contratto matrimonio al 50° anno di eta' od oltre;

tolto: c) alle figlie nubili, orfane di madre alla morte dell'agente (in attivita' di servizio od esonerato) aggiunto: ai figli inabili al lavoro ed alle figlie inabili al lavoro rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, quando abbiano compiuto il tolto: 21° aggiunto: 18° anno di eta'tolto: , se provviste aggiunto: siano stati provvisti di sussidio a carico dell'Opera e non siano provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni. Nel caso siano provvisti di assegno annuo tolto: temporaneo sul fondo pensionitolto: , od il 18° anno in caso contrario, dietro presentazione aggiunto: ed il relativo importo sia inferiore all'assegno alimentare vitalizio, sara' corrisposta, a partire dal compimento del 18° anno di eta', la differenza a carico dell'Opera.

aggiunto: Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato tolto: libro, aggiunto: libero, e tanto per i figli quanto per le figlie, del certificato di moralita' e buona condotta;

tolto: d) ai figliaggiunto: c) ai fratelli e sorelle nubili o vedove che siano inabili al lavoro tolto: per difetti fisici o mentali, orfani di madre alla morte dell'agente (aggiunto: , di agente morto in attivita' di servizio od tolto: esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di eta', se provvisti di assegno temporaneo, od il 18°, in caso contrario, e sempre che la loro inabilita' sia constatata da una Commissione medica inappellabile composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria; aggiunto: in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianita' di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera a);

4° al pagamento, a carico della disponibilita', di un numero limitato di assegni tolto: vitalizi o temporanei a figlie nubili od a figli inabili al lavoro trovantisi nelle condizioni aggiunto: alimentari vitalizio temporanei, alle persone di famiglia indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente.

aggiunto: Le disposizioni di cui al tolto: punto 3° lettere c) e d) rimasti orfani di madre dopo la morte del padre, e ad altri congiunti bisognosi che erano aggiunto: numero 3°), lettera b) sono applicabili pure ai tigli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati dell'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimi, tuttavia, in quanto siano bisognosi e vivevano a carico dell'agenteaggiunto: , si intendono compresi tra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni, di cui al numero 4°.

Non hanno diritto all'indennita' di buonuscita tolto: ed all'assegno di cui al punto terzo aggiunto: ne' ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: Nonaggiunto: Neppure hanno diritto ad alcuno degli assegni alimentari tolto: sopraindicati le vedove, le madri e gli orfani aggiunto: sopra indicati le persone di famiglia degli agenti dimissionari, destituiti o revocatiaggiunto: .

aggiunto: L'inabilita' al lavoro, richiesta come condizione per la concessione dell'assegno nei casi suindicati, e' insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 aprile 1921, n. 370

    La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art1 · fonte del testo