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[1]Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' costituita un'opera alla quale sono inscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.

[2]L'opera ha per fine di provvedere a favore degli iscritti:

[3]((1° Al pagamento di una indennita' di buonuscita gli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, o nel caso di morte in attivita' di servizio, alla vedova ed ai discendenti, nell'ordine e con le norme seguenti:

[4]La indennita' spetta alla vedova, ai figli minori legittimi, legittimati, adottivi o naturali riconosciuti, che non abbiano contratto matrimonio, ed alle figlie nubili, ancorche' maggiori di eta', e viene assegnata per intiero alla vedova se sola, e per meta' se concorre con i figli. La indennita' spettante ai figli si divide fra essi in parti uguali; se pero' vi sono figli naturali riconosciuti, questi hanno diritto alla meta' della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi.

[5]In mancanza della vedova e dei figli che si trovino nelle condizioni suddette, la indennita' e' devoluta agli altri discendenti ammessi alla successione legittima e nel caso di concorso di piu' fra i medesimi, e' ripartita con le norme degli articoli 736 e 744 del Codice civile));

[6]2° a sussidiare, raccogliere, istruire e proteggere fino al 18° anno di eta':

  • a)gli orfani di agenti morti per cause di servizio. ((Sono da considerarsi come tali, a partire dal 24 maggio 1915, anche gli orfani di agenti chiamati o trattenuti sotto le armi, in tempo di guerra, morti in conseguenza di ferite od infermita' riportate nelle circostanze previste per il diritto alla pensione privilegiata di guerra));
  • b)gli orfani di agenti morti in attivita' di servizio per altre cause, purche' appartenenti al personale di ruolo da almeno cinque anni;

[7]((c) un numero ristretto di orfani di pensionati, nei limiti della disponibilita'));

[8]3° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

  • a)alle madri vedove a carico di agenti morti in attivita' di servizio o dopo l'esonero, che abbiano appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni e purche' l'inscrizione documentata della madre a carico dell'agente sia avvenuta almeno due anni prima della morte o dell'esonero dal servizio;
  • b)alle vedove di agenti morti in attivita' di servizio, le quali non abbiano diritto a pensione per avere l'agente contratto matrimonio al 50° anno di eta' od oltre;
  • c)alle figlie nubili, orfane di madre alla morte dell'agente (in attivita' di servizio od esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di eta', se provviste di assegno annuo temporaneo sul fondo pensioni, od il 18° anno in caso contrario, dietro presentazione del certificato di stato libro, moralita' e buona condotta;
  • d)ai figli inabili al lavoro per difetti fisici o mentali, orfani di madre alla morte dell'agente (in attivita' di servizio od esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di eta', se provvisti di assegno temporaneo, od il 18°, in caso contrario, e sempre che la loro inabilita' sia constatata da una Commissione medica inappellabile composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria; ((4° al pagamento, a carico della disponibilita', di un numero limitato di assegni vitalizi o temporanei a figlie nubili od a figli inabili al lavoro trovantisi nelle condizioni di cui al punto 3° lettere c) e d) rimasti orfani di madre dopo la morte del padre, e ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente)).

[9]Non hanno diritto all'indennita' di buonuscita ed all'assegno di cui al punto terzo le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

[10]((Non hanno diritto ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati le vedove, le madri e gli orfani degli agenti dimissionari, destituiti o revocati.

[11]Salvo le suespresse disposizioni riguardanti la indennita' di buonuscita, la presente legge non e' applicabile alla famiglia naturale adottiva dell'agente.

[12]Tuttavia i figli naturali o adottivi bisognosi che vivevano a carico dell'agente, si intendono compresi fra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni di cui al punto 4°)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1918 al 28 aprile 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1918

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1913 al 20 settembre 1918. 67 parole tolte, 280 parole aggiunte in 9 capoversi.

1° tolto: al pagamento di un'indennita' di buonuscita agli aggiunto: Al pagamento di una indennita' di buonuscita gli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, tolto: od aggiunto: o nel caso di morte in attivita' di servizio, alla vedova ed ai discendenti, tolto: se la morte dell'agente avviene in attivita' di servizio aggiunto: nell'ordine e con le norme seguenti:

aggiunto: La indennita' spetta alla vedova, ai figli minori legittimi, legittimati, adottivi o naturali riconosciuti, che non abbiano contratto matrimonio, ed alle figlie nubili, ancorche' maggiori di eta', e viene assegnata per intiero alla vedova se sola, e per meta' se concorre con i figli. La indennita' spettante ai figli si divide fra essi in parti uguali; se pero' vi sono figli naturali riconosciuti, questi hanno diritto alla meta' della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi.

aggiunto: In mancanza della vedova e dei figli che si trovino nelle condizioni suddette, la indennita' e' devoluta agli altri discendenti ammessi alla successione legittima e nel caso di concorso di piu' fra i medesimi, e' ripartita con le norme degli articoli 736 e 744 del Codice civile;

a) gli orfani di agenti morti per cause di servizioaggiunto: . Sono da considerarsi come tali, a partire dal 24 maggio 1915, anche gli orfani di agenti chiamati o trattenuti sotto le armi, in tempo di guerra, morti in conseguenza di ferite od infermita' riportate nelle circostanze previste per il diritto alla pensione privilegiata di guerra;

c) un numero tolto: limitato, da determinarsi annualmente, aggiunto: ristretto di orfani di pensionati, nei limiti della disponibilita'tolto: , dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, di orfani di pensionati;

tolto: e) ad un limitato numero da determinarsi annualmente nei limiti aggiunto: 4° al pagamento, a carico della disponibilita', tolto: dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato di figlie nubili e di aggiunto: di un numero limitato di assegni vitalizi o temporanei a figlie nubili od a figli inabili al lavorotolto: , trovartisi aggiunto: trovantisi nelle condizioni di cui tolto: ai punti aggiunto: al punto 3° lettere c) e d)tolto: , rimasti orfani di madre dopo la morte del padre, e tolto: di aggiunto: ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente.

Non hanno diritto tolto: all'assegno di cui al punto terzo, aggiunto: ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati le vedove, le madri e gli orfani degli agenti dimissionari tolto: o destituitiaggiunto: , destituiti o revocati.

aggiunto: Salvo le suespresse disposizioni riguardanti la indennita' di buonuscita, la presente legge non e' applicabile alla famiglia naturale adottiva dell'agente.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: Tuttavia i figli naturali o adottivi bisognosi che vivevano a carico dell'agente, si intendono compresi fra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni di cui al punto 4°.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art1 · fonte del testo