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[1]((Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' costituita un'Opera alla quale sono inscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.

[2]L'Opera ha per fine di provvedere a favore degli inscritti:

[3]1° al pagamento di una indennita' di buonuscita agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, o nel caso di morte in attivita' di servizio, alla vedova ed ai discendenti, nell'ordine e con le norme seguenti:

[4]La indennita' spetta alla vedova, ai figli minori legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, che non abbiano contratto matrimonio, ed alle figlie nubili ancorche' maggiori di eta', e viene assegnata per intiero alla vedova se sola e per meta' se concorre con i figli.

[5]La indennita' spettante ai figli si divide fra essi in parti uguali.

[6]In mancanza della vedova e dei figli che si trovino nelle condizioni suddette, la indennita' e' devoluta agli altri discendenti, ammessi alla successione legittima e nel caso di concorso di piu' fra i medesimi, e' ripartita con le norme degli articoli 736 e 744 del Codice civile;

[7]2° a sussidiare fino al 18° anno di eta' gli orfani degli agenti stabili morti in attivita' di servizio o dopo l'esonero, o degli agenti in prova morti in attivita' di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;

[8]3° a sussidiare fino al 18° anno di eta' un numero ristretto, nei limiti della disponibilita', e previo accertamento delle condizioni di bisogno, di congiunti di ferrovieri trovantisi nelle seguenti condizioni:

  • a)figli di agenti stabili esonerati, dispensati, o revocati, senza diritto a pensione, e di destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione;
  • b)figli di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati provvisti di pensione, quando questa sia inferiore a L. 2000 annue;
  • c)fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attivita' di servizio o dopo l'esonero;

[9]4° al pagamento di un assegno di L. 500 agli orfani di cui il § 2° all'atto del compimento del 18° anno, quale concorso nelle spese pel completamento degli studi iniziati, o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere;

[10]5° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

  • a)al padre che abbia compiuto il 60° anno di eta', oppure che sia inabile al lavoro, ed alla madre di agente morto in attivita' di servizio o in quiescenza dopo avere appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni, purche' risulti provato che erano a carico dell'agente, all'atto della morte e, per il caso di agente morto in quiescenza, che lo fossero gia' alla data di cessazione dal servizio;
  • b)ai figli ed alle figlie, inabili al lavoro, rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, a cominciare dal compimento del 21° anno di eta', se siano stati provvisti di assegno annuo sul Fondo pensioni e se questo non sia mantenuto oltre tale eta', o dal compimento del 18° anno se abbiano goduto del solo sussidio a carico dell'Opera.

[11]Per le figlie nubili degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1920 e per quelle degli agenti che prima del 13 aprile 1921 avessero iniziato il versamento delle ritenute supplementari di cui all'art. 4 della legge 19 giugno 1913, n. 641, resta in vigore la disposizione contenuta alla lettera c) dell'art. 1, n. 3 della legge medesima.

[12]Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio dei figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato libero e tanto per i figli quanto per le figlie del certificato di moralita', e di buona condotta;

  • c)ai fratelli e sorelle nubili o vedove di eta' superiore ai 18 anni, che siano inabili al lavoro, di agente morto in attivita' di servizio o in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianita' di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera a);
  • d)alla vedova di agente gia' in pensione o morto in attivita' di servizio dopo raggiunto il diritto a pensione, quando questa non sia riversibile per insufficiente durate di matrimonio contratto dopo il 50° anno di eta' dell'agente e rimasto senza prole;

[13]6° al pagamento, a carico della disponibilita', di un numero limitato di assegni alimentari vitalizi o temporanei:

  • a)all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilita' fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di assegno annuo a carica del Fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali fosse inscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria;
  • b)alle persone di famiglia indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste, o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente all'atto della cessazione dal servizio.

[14]Le disposizioni di cui ai nn. 2, 3 a) e b), 4, 5 b) del presente articolo sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati dall'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimi tuttavia, in quanto siano bisognosi e risulti provato che erano a carico dell'agente, si intendono compresi fra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni sulla disponibilita' di cui al n. 6 b).

[15]Non hanno diritto alla indennita' di buonuscita ne' ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

[16]Neppure hanno titolo alla indennita' di buonuscita, ne' agli assegni alimentari di cui ai punti 5 o 6, gli agenti destituiti o revocati, od i loro congiunti.

[17]L'inabilita' al lavoro, richiesta come condizione per la concessione degli assegni alimentari, deve dipendere da cause morbose, deve risultare gia' esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria)).

[18]7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 aprile 1921, n. 370

5

La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.

7

Il Regio D.L. 7 febbraio 1926, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1190, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 3 che si iniziera' coll'anno finanziario 1926-27".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1926 al 10 febbraio 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1921 al 28 febbraio 1926. 267 parole tolte, 474 parole aggiunte in 30 capoversi.

Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' costituita tolto: un'opera aggiunto: un'Opera alla quale sono inscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.

tolto: L'operaaggiunto: L'Opera ha per fine di provvedere a favore degli tolto: iscritti aggiunto: inscritti:

1° tolto: Al aggiunto: al pagamento di una indennita' di buonuscita tolto: gli aggiunto: agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, o nel caso di morte in attivita' di servizio, alla vedova ed ai discendenti, nell'ordine e con le norme seguenti:

La indennita' spetta alla vedova, ai figli minori legittimi, legittimati, adottivi tolto: o aggiunto: e naturali riconosciuti, che non abbiano contratto matrimonio, ed alle figlie nubilitolto: , ancorche' maggiori di eta', e viene assegnata per intiero alla vedova se solatolto: , e per meta' se concorre con i figli.

La indennita' spettante ai figli si divide fra essi in parti ugualitolto: ; se pero' vi sono figli naturali riconosciuti, questi hanno diritto alla meta' della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi.

In mancanza della vedova e dei figli che si trovino nelle condizioni suddette, la indennita' e' devoluta agli altri discendentiaggiunto: , ammessi alla successione legittima e nel caso di concorso di piu' fra i medesimi, e' ripartita con le norme degli articoli 736 e 744 del Codice civile;

2° a sussidiaretolto: , raccogliere, istruire e proteggere fino al 18° anno di eta'tolto: :

tolto: a) gli orfani di agenti morti per cause di servizio. Sono da considerarsi come tali,a partire dal 24 maggio 1915, anche gli orfani di agenti chiamati o trattenuti sotto le armi, in tempo di guerra, morti in conseguenza di ferite od infermita' riportate nelle circostanze previste per il diritto alla pensione privilegiata di guerra aggiunto: gli orfani degli agenti stabili morti in attivita' di servizio o dopo l'esonero, o degli agenti in prova morti in attivita' di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;

Mostra gli altri 22 capoversi cambiati

aggiunto: 3° a sussidiare fino al 18° anno di eta' un numero ristretto, nei limiti della disponibilita', e previo accertamento delle condizioni di bisogno, di congiunti di ferrovieri trovantisi nelle seguenti condizioni:

aggiunto: a) figli di agenti stabili esonerati, dispensati, o revocati, senza diritto a pensione, e di destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione;

aggiunto: b) figli di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati provvisti di pensione, quando questa sia inferiore a L. 2000 annue;

tolto: b) gli orfani di agentiaggiunto: c) fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attivita' di servizio tolto: per altre cause, purche' appartenenti al personale di ruolo da almeno cinque anni;

tolto: c) un numero ristretto di orfani di pensionati, nei limiti della disponibilita' aggiunto: o dopo l'esonero;

aggiunto: 4° al pagamento di un assegno di L. 500 agli orfani di cui il § 2° all'atto del compimento del 18° anno, quale concorso nelle spese pel completamento degli studi iniziati, o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere;

tolto: 3°aggiunto: 5° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

a) tolto: alla madre ed al padre che abbia compiuto il 60° anno di eta', tolto: o, in caso diverso, aggiunto: oppure che sia inabile al lavoroaggiunto: , ed alla madre di agente morto in attivita' di servizio o in quiescenza dopo tolto: aver aggiunto: avere appartenuto al personale di ruolo almeno per tolto: dieci aggiunto: 10 anni, purche' risulti provato che erano a carico dell'agente tolto: o del pensionatoaggiunto: , all'atto della morte e, per il caso di agente morto in quiescenza, che lo fossero gia' alla data di cessazione dal servizio;

b) ai figli tolto: inabili al lavoro ed alle figlieaggiunto: , inabili al lavoroaggiunto: , rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, tolto: quando abbiano compiuto il 18° aggiunto: a cominciare dal compimento del 21° anno di eta'aggiunto: , se siano stati provvisti di tolto: sussidio a carico dell'Opera e non siano provvisti di assegno annuo sul tolto: fondo pensioni. Nel caso siano provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni ed il relativo importo sia inferiore all'assegno alimentare vitalizio, sara' corrisposta, a partire aggiunto: Fondo pensioni e se questo non sia mantenuto oltre tale eta', o dal compimento del 18° anno tolto: di eta', la differenza a carico dell'Opera aggiunto: se abbiano goduto del solo sussidio a carico dell'Opera.

aggiunto: Per le figlie nubili degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1920 e per quelle degli agenti che prima del 13 aprile 1921 avessero iniziato il versamento delle ritenute supplementari di cui all'art. 4 della legge 19 giugno 1913, n. 641, resta in vigore la disposizione contenuta alla lettera c) dell'art. 1, n. 3 della legge medesima.

Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio tolto: ai aggiunto: dei figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato liberotolto: , e tanto per i figli quanto per le figlietolto: , del certificato di moralita' tolto: eaggiunto: , e di buona condotta;

c) ai fratelli e sorelle nubili o vedove aggiunto: di eta' superiore ai 18 anni, che siano inabili al lavoro, di agente morto in attivita' di servizio tolto: od aggiunto: o in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianita' di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera a);

tolto: 4°aggiunto: d) alla vedova di agente gia' in pensione o morto in attivita' di servizio dopo raggiunto il diritto a pensione, quando questa non sia riversibile per insufficiente durate di matrimonio contratto dopo il 50° anno di eta' dell'agente e rimasto senza prole;

aggiunto: 6° al pagamento, a carico della disponibilita', di un numero limitato di assegni alimentari tolto: vitalizio temporanei, alle aggiunto: vitalizi o temporanei:

aggiunto: a) all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilita' fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di assegno annuo a carica del Fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali fosse inscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria;

aggiunto: b) alle persone di famiglia indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previsteaggiunto: , o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente aggiunto: all'atto della cessazione dal servizio.

Le disposizioni di cui tolto: al numero 3°), lettera b) aggiunto: ai nn. 2, 3 a) e b), 4, 5 b) del presente articolo sono applicabili pure ai tolto: tigli aggiunto: figli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati tolto: dell'agente aggiunto: dall'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimitolto: , tuttavia, in quanto siano bisognosi e tolto: vivevano aggiunto: risulti provato che erano a carico dell'agente, si intendono compresi tolto: tra aggiunto: fra i congiunti agli effetti della concessione degli assegnitolto: , aggiunto: sulla disponibilita' di cui al tolto: numero 4° aggiunto: n. 6 b).

Non hanno diritto tolto: all'indennita' aggiunto: alla indennita' di buonuscita ne' ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti …

Neppure hanno tolto: diritto ad alcuno degli assegni alimentari sopra indicati le persone di famiglia degli agenti dimissionari, aggiunto: titolo alla indennita' di buonuscita, ne' agli assegni alimentari di cui ai punti 5 o 6, gli agenti destituiti o revocatiaggiunto: , od i loro congiunti.

L'inabilita' al lavoro, richiesta come condizione per la concessione tolto: dell'assegno nei casi suindicati, e' aggiunto: degli assegni alimentari, deve dipendere da cause morbose, deve risultare gia' esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una tolto: Commissione aggiunto: commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviariatolto: .

tolto: Salvo le suespresse disposizioni riguardanti la indennita' di buonuscita, la presente legge non e' applicabile alla famiglia naturale adottiva dell'agente.

tolto: Tuttavia i figli naturali o adottivi bisognosi che vivevano a carico dell'agente, si intendono compresi fra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni di cui al punto 4°.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 7 febbraio 1926, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1190, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 3 che si iniziera' coll'anno finanziario 1926-27".

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art1 · fonte del testo