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[1]((Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' costituita un'Opera alla quale sono inscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.
[2]L'Opera ha per fine di provvedere a favore degli inscritti:
[3]1° al pagamento di una indennita' di buonuscita agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, o nel caso di morte in attivita' di servizio, alla vedova ed ai discendenti, nell'ordine e con le norme seguenti:
[4]La indennita' spetta alla vedova, ai figli minori legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, che non abbiano contratto matrimonio, ed alle figlie nubili ancorche' maggiori di eta', e viene assegnata per intiero alla vedova se sola e per meta' se concorre con i figli.
[5]La indennita' spettante ai figli si divide fra essi in parti uguali.
[6]In mancanza della vedova e dei figli che si trovino nelle condizioni suddette, la indennita' e' devoluta agli altri discendenti, ammessi alla successione legittima e nel caso di concorso di piu' fra i medesimi, e' ripartita con le norme degli articoli 736 e 744 del Codice civile;
[7]2° a sussidiare fino al 18° anno di eta' gli orfani degli agenti stabili morti in attivita' di servizio o dopo l'esonero, o degli agenti in prova morti in attivita' di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;
[8]3° a sussidiare fino al 18° anno di eta' un numero ristretto, nei limiti della disponibilita', e previo accertamento delle condizioni di bisogno, di congiunti di ferrovieri trovantisi nelle seguenti condizioni:
- a)figli di agenti stabili esonerati, dispensati, o revocati, senza diritto a pensione, e di destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione;
- b)figli di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati provvisti di pensione, quando questa sia inferiore a L. 2000 annue;
- c)fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attivita' di servizio o dopo l'esonero;
[9]4° al pagamento di un assegno di L. 500 agli orfani di cui il § 2° all'atto del compimento del 18° anno, quale concorso nelle spese pel completamento degli studi iniziati, o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere;
[10]5° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:
- a)al padre che abbia compiuto il 60° anno di eta', oppure che sia inabile al lavoro, ed alla madre di agente morto in attivita' di servizio o in quiescenza dopo avere appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni, purche' risulti provato che erano a carico dell'agente, all'atto della morte e, per il caso di agente morto in quiescenza, che lo fossero gia' alla data di cessazione dal servizio;
- b)ai figli ed alle figlie, inabili al lavoro, rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, a cominciare dal compimento del 21° anno di eta', se siano stati provvisti di assegno annuo sul Fondo pensioni e se questo non sia mantenuto oltre tale eta', o dal compimento del 18° anno se abbiano goduto del solo sussidio a carico dell'Opera.
[11]Per le figlie nubili degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1920 e per quelle degli agenti che prima del 13 aprile 1921 avessero iniziato il versamento delle ritenute supplementari di cui all'art. 4 della legge 19 giugno 1913, n. 641, resta in vigore la disposizione contenuta alla lettera c) dell'art. 1, n. 3 della legge medesima.
[12]Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio dei figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato libero e tanto per i figli quanto per le figlie del certificato di moralita', e di buona condotta;
- c)ai fratelli e sorelle nubili o vedove di eta' superiore ai 18 anni, che siano inabili al lavoro, di agente morto in attivita' di servizio o in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianita' di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera a);
- d)alla vedova di agente gia' in pensione o morto in attivita' di servizio dopo raggiunto il diritto a pensione, quando questa non sia riversibile per insufficiente durate di matrimonio contratto dopo il 50° anno di eta' dell'agente e rimasto senza prole;
[13]6° al pagamento, a carico della disponibilita', di un numero limitato di assegni alimentari vitalizi o temporanei:
- a)all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilita' fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di assegno annuo a carica del Fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali fosse inscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria;
- b)alle persone di famiglia indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste, o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente all'atto della cessazione dal servizio.
[14]Le disposizioni di cui ai nn. 2, 3 a) e b), 4, 5 b) del presente articolo sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati dall'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimi tuttavia, in quanto siano bisognosi e risulti provato che erano a carico dell'agente, si intendono compresi fra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni sulla disponibilita' di cui al n. 6 b).
[15]Non hanno diritto alla indennita' di buonuscita ne' ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.
[16]Neppure hanno titolo alla indennita' di buonuscita, ne' agli assegni alimentari di cui ai punti 5 o 6, gli agenti destituiti o revocati, od i loro congiunti.
[17]L'inabilita' al lavoro, richiesta come condizione per la concessione degli assegni alimentari, deve dipendere da cause morbose, deve risultare gia' esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria)).
[18]7
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1921, n. 370
5La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.
Il Regio D.L. 7 febbraio 1926, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1190, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 3 che si iniziera' coll'anno finanziario 1926-27".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1926 al 10 febbraio 1928
