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[1]Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' costituita un'Opera alla quale sono inscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.

[2]L'Opera ha per fine di provvedere a favore degli inscritti:

[3]1° al pagamento di una indennita' di buonuscita agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, o nel caso di morte in attivita' di servizio, alla vedova ed ai discendenti, nell'ordine e con le norme seguenti:

[4]La indennita' spetta alla vedova, ai figli minori legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, che non abbiano contratto matrimonio, ed alle figlie nubili ancorche' maggiori di eta', e viene assegnata per intiero alla vedova se sola e per meta' se concorre con i figli.

[5]La indennita' spettante ai figli si divide fra essi in parti uguali.

[6]In mancanza della vedova e dei figli che si trovino nelle condizioni suddette, la indennita' e' devoluta agli altri discendenti, ammessi alla successione legittima e nel caso di concorso di piu' fra i medesimi, e' ripartita con le norme degli articoli 736 e 744 del Codice civile;

[7]L'indennita' di buonuscita, non reclamata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, si prescrive;

[8]2° a sussidiare fino al 18° anno di eta' gli orfani degli agenti stabili morti in attivita' di servizio o dopo la cessazione di questo e degli agenti in prova morti in attivita' di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale; 9

[9]3° a sussidiare fino al 18° anno di eta' un numero ristretto, nei limiti della disponibilita', e previo accertamento delle condizioni di bisogno, di congiunti di ferrovieri trovantisi nelle seguenti condizioni:

  • a)figli di agenti stabili esonerati, dispensati, o revocati, senza diritto a pensione, e di destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione;
  • b)figli di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati provvisti di pensione, quando questa sia inferiore a L. 2000 annue;
  • c)fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attivita' di servizio o dopo l'esonero; 14

[10]4° al pagamento di un assegno di L. 500 agli orfani di cui il § 2° all'atto del compimento del 18° anno, quale concorso nelle spese pel completamento degli studi iniziati, o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere;

[11]5° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

  • a)al padre che abbia compiuto il 60° anno di eta', oppure che sia inabile al lavoro, ed alla madre di agente morto in attivita' di servizio o in quiescenza dopo avere appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni, purche' risulti provato che erano a carico dell'agente, all'atto della morte e, per il caso di agente morto in quiescenza, che lo fossero gia' alla data di cessazione dal servizio;
  • b)ai figli ed alle figlie, inabili al lavoro, rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, a cominciare dal compimento del 21° anno di eta', se siano stati provvisti di assegno annuo sul Fondo pensioni e se questo non sia mantenuto oltre tale eta', o dal compimento del 18° anno se abbiano goduto del solo sussidio a carico dell'Opera.

[12]Per le figlie nubili degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1920 e per quelle degli agenti che prima del 13 aprile 1921 avessero iniziato il versamento delle ritenute supplementari di cui all'art. 4 della legge 19 giugno 1913, n. 641, resta in vigore la disposizione contenuta alla lettera c) dell'art. 1, n. 3 della legge medesima.

[13]Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio dei figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato libero e tanto per i figli quanto per le figlie del certificato di moralita', e di buona condotta;

  • c)ai fratelli e sorelle nubili o vedove di eta' superiore ai 18 anni, che siano inabili al lavoro, di agente morto in attivita' di servizio o in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianita' di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera a);
  • d)alla vedova di agente gia' in pensione o morto in attivita' di servizio dopo raggiunto il diritto a pensione, quando questa non sia riversibile per insufficiente durate di matrimonio contratto dopo il 50° anno di eta' dell'agente e rimasto senza prole;

[14]6° al pagamento, a carico della disponibilita', di un numero limitato di assegni alimentari vitalizi o temporanei:

  • a)all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilita' fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di assegno annuo a carica del Fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali fosse inscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria;
  • b)alle persone di famiglia indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste, o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente all'atto della cessazione dal servizio.

[15]Le disposizioni di cui ai nn. 2, 3 a) e b), 4, 5 b) del presente articolo sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati dall'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimi tuttavia, in quanto siano bisognosi e risulti provato che erano a carico dell'agente, si intendono compresi fra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni sulla disponibilita' di cui al n. 6 b).

[16]Non hanno diritto alla indennita' di buonuscita ne' ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

[17]Neppure hanno titolo alla indennita' di buonuscita, ne' agli assegni alimentari di cui ai punti 5 o 6, gli agenti destituiti o revocati, od i loro congiunti.

[18]Quando per determinate concessioni dell'Opera di previdenza sia richiesta l'inabilita' al lavoro, questa deve dipendere da cause morbose, deve risultare gia' esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria. Quando sia richiesta la condizione dell'«a carico dell'agente», questa sara' accertata dal Comitato dell'Opera, che decidera' in proposito inappellabilmente. 9

[19]7

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 aprile 1921, n. 370

5

La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.

7

Il Regio D.L. 7 febbraio 1926, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1190, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 3 che si iniziera' coll'anno finanziario 1926-27".

L. 22 dicembre 1927, n. 2685

9

con decorrenza dal 1 luglio 1927

La L. 22 dicembre 1927, n. 2685, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1927.

D.Lgs. 22 aprile 1948, n. 561

14

Il D.Lgs. 22 aprile 1948, n. 561 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Per le figlie nubili orfane degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1 marzo 1920, resta in vigore la disposizione contenuta nella lettera c) del punto 3° dell'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 641". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 luglio 1947.

Testo in vigore dal 2 giugno 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1928 al 2 giugno 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 22 aprile 1948, n. 561

    Il D.Lgs. 22 aprile 1948, n. 561 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Per le figlie nubili orfane degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1 marzo 1920, resta in vigore la disposizione contenuta nella lettera c) del punto 3° dell'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 641". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 luglio 1947.

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art1 · fonte del testo