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[1]All'Opera sono devolute le seguenti entrate:

  • a)contributo dell'amministrazione in ragione del sei per mille dei prodotti del traffico, compensato da un eguale aumento sulle tariffe in vigore;
  • b)contributo del personale in ragione del sei per mille sullo stipendio o paga (escluso il soprassoldo di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310);
  • c)l'importo delle multe al personale per mancanze disciplinari;
  • d)meta' dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100;
  • e)eventuali lasciti o donazioni che fossero fatti da agenti o da terzi;
  • f)gli utili di esercizi diversi che l'Amministrazione ferroviaria puo' affidare all'Opera.

[2]L'aumento delle tariffe in vigore pei servizi viaggiatori e bagagli interni e cumulativi e per i servizi merci interni e' autorizzato dal 1° luglio 1913; l'aumento delle tariffe pei servizi merci cumulativi e' autorizzato dalla data di attuazione della revisione delle tariffe di cui all'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

[3]Fino a tanto che non sara' provveduto alla revisione delle tariffe per i trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci, l'aumento di cui alla lettera a) verra' calcolato con le modalita' dell'art. 18 della legge 9 luglio 1908, n. 418, restandone esclusi i prezzi di trasporti inferiori ad una lira.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 15 agosto 1914

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art5 · fonte del testo