Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1930 al 1 aprile 1939. Leggi il testo vigente →
[1]All'Opera sono devolute le seguenti entrate:
- a)contributo dell'Amministrazione in ragione del nove per mille degli stipendi e paghe del personale. Il contributo medesimo non potra' in ogni caso essere inferiore al sei per mille dei prodotti lordi del traffico;
- b)contributo del personale in ragione del nove per mille sullo stipendio o paga; 5 10
- c)l'importo delle multe al personale per mancanze disciplinari;
- d)meta' dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100;
- e)eventuali lasciti o donazioni che fossero fatti da agenti o da terzi;
- f)gli utili netti dell'esercizio della pubblicita' nelle stazioni e nei treni;
- g)gli utili di altri servizi accessori di stazione che l'Amministrazione ritenesse di poter devolvere a favore dell'Opera)).
[2]L'aumento delle tariffe in vigore pei servizi viaggiatori e bagagli interni e cumulativi e per i servizi merci interni e' autorizzato dal 1° luglio 1913; l'aumento delle tariffe pei servizi merci cumulativi e' autorizzato dalla data di attuazione della revisione delle tariffe di cui all'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429. 1
[3]COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 FEBBRAIO 1916, N. 222.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 1914, n. 742
1La L. 23 luglio 1914, n. 742 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'applicazione del penultimo comma dell'art. 5 della legge 19 giugno 1913, n. 641 andra' in vigore entro quattro mesi dalla data di promulgazione della presente legge.
L. 7 aprile 1921, n. 370
5La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.
L. 2 giugno 1930, n. 713
10La L. 2 giugno 1930, n. 713 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "La ritenuta al personale di cui all'art. 5, lettera b), della legge 19 giugno 1913, n. 641, modificato con la legge 7 aprile 1921, n. '370, a partire dallo stesso esercizio, viene elevata al 14 per mille".
Testo in vigore dal 1 luglio 1930 al 1 aprile 1939
