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[1]((All'Opera sono devolute le seguenti entrate:
- a)contributo dell'Amministrazione in ragione del nove per mille degli stipendi e paghe del personale. Il contributo medesimo non potra' in ogni caso essere inferiore al sei per mille dei prodotti lordi del traffico;
- b)contributo del personale in ragione del nove per mille sullo stipendio o paga)); 5
- c)l'importo delle multe al personale per mancanze disciplinari;
- d)meta' dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100;
- e)eventuali lasciti o donazioni che fossero fatti da agenti o da terzi;
- f)gli utili netti dell'esercizio della pubblicita' nelle stazioni e nei treni;
- g)gli utili di altri servizi accessori di stazione che l'Amministrazione ritenesse di poter devolvere a favore dell'Opera)).
[2]L'aumento delle tariffe in vigore pei servizi viaggiatori e bagagli interni e cumulativi e per i servizi merci interni e' autorizzato dal 1° luglio 1913; l'aumento delle tariffe pei servizi merci cumulativi e' autorizzato dalla data di attuazione della revisione delle tariffe di cui all'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429. 1
[3]COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 FEBBRAIO 1916, N. 222.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 1914, n. 742
1La L. 23 luglio 1914, n. 742 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'applicazione del penultimo comma dell'art. 5 della legge 19 giugno 1913, n. 641 andra' in vigore entro quattro mesi dalla data di promulgazione della presente legge.
L. 7 aprile 1921, n. 370
5La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.
Testo in vigore dal 28 aprile 1921 al 1 luglio 1930
