Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1921 al 1 luglio 1930. Leggi il testo vigente →

[1]((All'Opera sono devolute le seguenti entrate:

  • a)contributo dell'Amministrazione in ragione del nove per mille degli stipendi e paghe del personale. Il contributo medesimo non potra' in ogni caso essere inferiore al sei per mille dei prodotti lordi del traffico;
  • b)contributo del personale in ragione del nove per mille sullo stipendio o paga)); 5
  • c)l'importo delle multe al personale per mancanze disciplinari;
  • d)meta' dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100;
  • e)eventuali lasciti o donazioni che fossero fatti da agenti o da terzi;
  • f)gli utili netti dell'esercizio della pubblicita' nelle stazioni e nei treni;
  • g)gli utili di altri servizi accessori di stazione che l'Amministrazione ritenesse di poter devolvere a favore dell'Opera)).

[2]L'aumento delle tariffe in vigore pei servizi viaggiatori e bagagli interni e cumulativi e per i servizi merci interni e' autorizzato dal 1° luglio 1913; l'aumento delle tariffe pei servizi merci cumulativi e' autorizzato dalla data di attuazione della revisione delle tariffe di cui all'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429. 1

[3]COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 FEBBRAIO 1916, N. 222.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 luglio 1914, n. 742

1

La L. 23 luglio 1914, n. 742 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'applicazione del penultimo comma dell'art. 5 della legge 19 giugno 1913, n. 641 andra' in vigore entro quattro mesi dalla data di promulgazione della presente legge.

L. 7 aprile 1921, n. 370

5

La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.

Testo in vigore dal 28 aprile 1921 al 1 luglio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1921

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1918 al 28 aprile 1921. 14 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) contributo tolto: dell'amministrazione aggiunto: dell'Amministrazione in ragione del aggiunto: nove per mille degli stipendi e paghe del personale. Il contributo medesimo non potra' in ogni caso essere inferiore al sei per mille dei prodotti tolto: del traffico, compensato da un eguale aumento sulle tariffe in vigore aggiunto: lordi del traffico;

b) tolto: il contributo del personale in ragione del tolto: 6 aggiunto: nove per mille sullo stipendio o paga;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 aprile 1921, n. 370

    La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art5 · fonte del testo