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[1]All'Opera sono devolute le seguenti entrate:
- a)contributo dell'amministrazione in ragione del sei per mille dei prodotti del traffico, compensato da un eguale aumento sulle tariffe in vigore;
- b)contributo del personale in ragione del sei per mille sullo stipendio o paga (escluso il soprassoldo di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310);
- c)l'importo delle multe al personale per mancanze disciplinari;
- d)meta' dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100;
- e)eventuali lasciti o donazioni che fossero fatti da agenti o da terzi;
- f)gli utili di esercizi diversi che l'Amministrazione ferroviaria puo' affidare all'Opera.
[2]L'aumento delle tariffe in vigore pei servizi viaggiatori e bagagli interni e cumulativi e per i servizi merci interni e' autorizzato dal 1° luglio 1913; l'aumento delle tariffe pei servizi merci cumulativi e' autorizzato dalla data di attuazione della revisione delle tariffe di cui all'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429. 1
[3]Fino a tanto che non sara' provveduto alla revisione delle tariffe per i trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci, l'aumento di cui alla lettera a) verra' calcolato con le modalita' dell'art. 18 della legge 9 luglio 1908, n. 418, restandone esclusi i prezzi di trasporti inferiori ad una lira.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 1914, n. 742
1La L. 23 luglio 1914, n. 742 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'applicazione del penultimo comma dell'art. 5 della legge 19 giugno 1913, n. 641 andra' in vigore entro quattro mesi dalla data di promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 15 agosto 1914 al 21 marzo 1916
