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[1]Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' affidato il riscontro sulla regolarita' dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilita', il riscontro sulle entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonche' la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

[2]I funzionari del servizio di ragioneria presso la direzione generale e le direzioni compartimentali e i funzionari amministrativi ordinatori delle spese, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/1976

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1976

    In presenza di due questioni diverse, anche se vertenti entrambe in materia di giurisdizione - sui soggetti o sull'oggetto - la decisione dell'una non preclude quella dell'altra. Pertanto, non può ritenersi irrilevante la questione di legittimità costituzionale relativa all'oggetto della contesa, concernente il potere, contestato fra la Corte dei conti e la pubblica amministrazione, a decidere sulla responsabilità dei dipendenti delle Ferrovie, sollevata dopo che la Corte aveva ammesso, con sentenza parziale, la propria giurisdizione sui soggetti, quali pubblici dipendenti, in azione connessa al rapporto di servizio.

    Art. 1310 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 25 Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private · Art. 57 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art25 · fonte del testo