Art. 25
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[1]Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' affidato il riscontro sulla regolarita' dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilita', il riscontro sulle entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonche' la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.
[2]I funzionari del servizio di ragioneria presso la direzione generale e le direzioni compartimentali e i funzionari amministrativi ordinatori delle spese, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
