Art. 25
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[1]Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' affidato il riscontro sulla regolarita' dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilita', il riscontro sulle entrate, sul servizio di Cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonche' la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.
[2]La revisione dei prodotti del traffico e' affidata agli uffici di controllo con le norme che saranno stabilite dal regolamento e sotto la vigilanza della ragioneria.
[3]I funzionari di ragioneria e quelli di cui all'art. 28 ordinatori delle spese sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.
[4]I funzionari non compresi nel comma precedente e nell'art. 14 e gli agenti non compresi nell'art. 37 rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per loro colpa o negligenza e l'Amministrazione e' in facolta' di rivalersi, con le norme del regolamento, delle somme messe a loro carico mediante ritenute da praticare sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti. 52
[5]Le autorita' competenti a pronunciarsi in base alle suindicate norme e regolamentari possono, valutate le circostanze, ridurre, od anche non applicare, l'addebito per il danno dall'Amministrazione.52
[6]Quando pero' occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche sugli altri beni dell'agente ritenuto responsabile, questi e' deferito al giudizio della Corte dei conti.52
[7]Contro il provvedimento amministrativo di cui al quarto comma il funzionario od agente puo' ricorrere alla Corte dei conti nel termine di 30 giorni da quello in cui gli fu data comunicazione per iscritto del provvedimento stesso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
52La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 28 luglio 1976, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 4/08/1976, n. 205), ha dichiarato "l'illegittimita costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nel testo modificato dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 (quarto, quinto e sesto comma) e con le integrazioni di cui all'art. 9 del d.l.l. 13 agosto 1917, n. 1393, e art. 35, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, nonche' delle altre disposizioni di legge che ad esso articolo si ricollegano (art. 57 testo unico sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; art. 56 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; art. 4 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295), nella parte in cui tali norme dispongono che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, n. 429, testo vigente, rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza, e che le autorita' competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare, l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione".
Testo in vigore dal 5 agosto 1976 al 16 dicembre 2009
