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[1]((Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' affidato il riscontro sulla regolarita' dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilita', il riscontro sulle entrate, sul servizio di Cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonche' la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

[2]La revisione dei prodotti del traffico e' affidata agli uffici di controllo con le norme che saranno stabilite dal regolamento e sotto la vigilanza della ragioneria.

[3]I funzionari di ragioneria e quelli di cui all'art. 28 ordinatori delle spese sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

[4]I funzionari non compresi nel comma precedente e nell'art. 14 e gli agenti non compresi nell'art. 37 rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per loro colpa o negligenza e l'Amministrazione e' in facolta' di rivalersi, con le norme del regolamento, delle somme messe a loro carico mediante ritenute da praticare sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

[5]Quando pero' occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche sugli altri beni dell'agente ritenuto responsabile, questi e' deferito al giudizio della Corte dei conti.

[6]Contro il provvedimento amministrativo di cui al quarto comma il funzionario od agente puo' ricorrere alla Corte dei conti nel termine di 30 giorni da quello in cui gli fu data comunicazione per iscritto del provvedimento stesso)).

Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 23 settembre 1917

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/1976

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1976

    In presenza di due questioni diverse, anche se vertenti entrambe in materia di giurisdizione - sui soggetti o sull'oggetto - la decisione dell'una non preclude quella dell'altra. Pertanto, non può ritenersi irrilevante la questione di legittimità costituzionale relativa all'oggetto della contesa, concernente il potere, contestato fra la Corte dei conti e la pubblica amministrazione, a decidere sulla responsabilità dei dipendenti delle Ferrovie, sollevata dopo che la Corte aveva ammesso, con sentenza parziale, la propria giurisdizione sui soggetti, quali pubblici dipendenti, in azione connessa al rapporto di servizio.

    Art. 1310 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 25 Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private · Art. 57 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912. 19 parole tolte, 160 parole aggiunte in 6 capoversi.

Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' affidato il riscontro sulla regolarita' dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilita', il riscontro sulle entrate, sul servizio di tolto: cassa aggiunto: Cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonche' la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

tolto: I funzionari del servizio di ragioneria presso la direzione generale e le direzioni compartimentali e i funzionari amministrativiaggiunto: La revisione dei prodotti del traffico e' affidata agli uffici di controllo con le norme che saranno stabilite dal regolamento e sotto la vigilanza della ragioneria.

aggiunto: I funzionari di ragioneria e quelli di cui all'art. 28 ordinatori delle spesetolto: , sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei contiaggiunto: .

aggiunto: I funzionari non compresi nel comma precedente e nell'art. 14 e gli agenti non compresi nell'art. 37 rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per loro colpa o negligenza e l'Amministrazione e' in facolta' di rivalersi, con le norme del regolamento, delle somme messe a loro carico mediante ritenute da praticare sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

aggiunto: Quando pero' occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche sugli altri beni dell'agente ritenuto responsabile, questi e' deferito al giudizio della Corte dei conti.

aggiunto: Contro il provvedimento amministrativo di cui al quarto comma il funzionario od agente puo' ricorrere alla Corte dei conti nel termine di 30 giorni da quello in cui gli fu data comunicazione per iscritto del provvedimento stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art25 · fonte del testo