Art. 25
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[1]((Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' affidato il riscontro sulla regolarita' dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilita', il riscontro sulle entrate, sul servizio di Cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonche' la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.
[2]La revisione dei prodotti del traffico e' affidata agli uffici di controllo con le norme che saranno stabilite dal regolamento e sotto la vigilanza della ragioneria.
[3]I funzionari di ragioneria e quelli di cui all'art. 28 ordinatori delle spese sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.
[4]I funzionari non compresi nel comma precedente e nell'art. 14 e gli agenti non compresi nell'art. 37 rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per loro colpa o negligenza e l'Amministrazione e' in facolta' di rivalersi, con le norme del regolamento, delle somme messe a loro carico mediante ritenute da praticare sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
[5]Quando pero' occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche sugli altri beni dell'agente ritenuto responsabile, questi e' deferito al giudizio della Corte dei conti.
[6]Contro il provvedimento amministrativo di cui al quarto comma il funzionario od agente puo' ricorrere alla Corte dei conti nel termine di 30 giorni da quello in cui gli fu data comunicazione per iscritto del provvedimento stesso)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 23 settembre 1917
