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[1]Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, puo' aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.

[2]Tali mandati non possono eccedere la somma di L. 50,000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla direzione generale per la revisione della ragioneria centrale e pel riscontro della Corte dei conti. I buoni rilasciati sui mandati a disposizione e di anticipazione debbono essere staccati da un registro a matrice.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art29 · fonte del testo