Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912. Leggi il testo vigente →
[1]Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, puo' aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.
[2]Tali mandati non possono eccedere la somma di L. 50,000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla direzione generale per la revisione della ragioneria centrale e pel riscontro della Corte dei conti. I buoni rilasciati sui mandati a disposizione e di anticipazione debbono essere staccati da un registro a matrice.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
