Art. 29
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[1]((Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, puo' aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.
[2]Tali mandati non possono eccedere la somma di L. 50.000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria pel riscontro della Corte dei conti)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 4 gennaio 1920
