Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1920 al 28 aprile 1921. Leggi il testo vigente →

[1]Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, puo' aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.

[2]((Tali mandati non possono eccedere la somma di lire duecentomila ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria pel riscontro della Corte dei conti)).

Testo in vigore dal 4 gennaio 1920 al 28 aprile 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1920

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1912 al 4 gennaio 1920. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Tali mandati non possono eccedere la somma di tolto: L. 50.000 aggiunto: lire duecentomila ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria pel riscontro della Corte dei conti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art29 · fonte del testo