Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, puo' aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.
[2]((Tali mandati non possono eccedere la somma di L. 200,000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria per riscontro alla Corte dei conti)). 24
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1921, n. 368
24La L. 7 aprile 1921, n. 368, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sancite con l'art. 8 della presente legge, avranno vigore soltanto per un biennio".
Testo in vigore dal 28 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
