Art. 40
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[1]Ogni quinquennio si procedera' ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci.
[2]Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto sara', senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
