Art. 40
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[1]((Ogni quinquennio si procedera' ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci.
[2]Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 10 febbraio 1927
