Art. 40
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[1]Ogni quinquennio si procedera' ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci.40
[2]Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 13 gennaio 1927, n. 39, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2631 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La revisione della nomenclatura e classificazione delle cose di cui l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, che dovrebbe attuarsi il 1° gennaio 1927, e' differita al 1° gennaio 1930".
Testo in vigore dal 10 febbraio 1927 al 17 maggio 1930
