Art. 40
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[2]Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 13 gennaio 1927, n. 39, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2631 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La revisione della nomenclatura e classificazione delle cose di cui l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, che dovrebbe attuarsi il 1° gennaio 1927, e' differita al 1° gennaio 1930".
Regio Decreto 30 dicembre 1929, n. 2484
41Il Regio Decreto 30 dicembre 1929, n. 2484, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La revisione della nomenclatura e classificazione delle cose, di cui l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e' differita non oltre il 1 gennaio 1935".
Il Regio D.L. 21 marzo 1935, n. 446, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1275, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La revisione della nomenclatura e classificazione delle cose di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e' differita al 1° gennaio 1937".
D. lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151
46Il D. lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine per la revisione, che a termini dell'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, deve effettuarsi della nomenclatura e classificazione delle cose, facente parte delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, e' prorogato fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra".
Testo in vigore dal 1 maggio 1945 al 16 dicembre 2009
