Art. 45
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909. Leggi il testo vigente →
[1]Non puo' essere promossa azione giudiziaria contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l'applicazione delle tariffe, prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo.
[2]Si puo' tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli art. 402 e 71 del codice di commercio, anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
