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[1]Non puo' essere promossa azione giudiziaria contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l'applicazione delle tariffe, prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo.

[2]Si puo' tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli art. 402 e 71 del codice di commercio, anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso.

[3]Quando le cause suddette siano di competenza dei giudici conciliatori, le sentenze anche par valore non eccedente le L. 50, sono appellabili in conformita' degli articoli 17 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.3 6 8

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 1909, n. 372

3

La L. 25 giugno 1909, n. 372, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle ferrovie esercitate da imprese private.

L. 21 luglio 1911, n. 848

6

La L. 21 luglio 1911, n. 848, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il disposto dell'art. 45 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e' esteso alle ferrovie concesse alla industria privata in pubblico servizio cumulativo con quello delle ferrovie dello Stato".

Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447

8

Il Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Il disposto dell'art. 45 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e' esteso alle ferrovie concesse alla industria privata in pubblico servizio cumulativo con quello delle ferrovie dello Stato".

Testo in vigore dal 15 marzo 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1913

Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1911 al 15 marzo 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447

    Il Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Il disposto dell'art. 45 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e' esteso alle ferrovie concesse alla industria privata in pubblico servizio cumulativo con quello delle ferrovie dello Stato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art45 · fonte del testo