Art. 45
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[1]Non puo' essere promossa azione giudiziaria contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l'applicazione delle tariffe, prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo.
[2]Si puo' tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli art. 402 e 71 del codice di commercio, anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso.
[3]((Quando le cause suddette siano di competenza dei giudici conciliatori, le sentenze anche par valore non eccedente le L. 50, sono appellabili in conformita' degli articoli 17 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455)).3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 giugno 1909, n. 372
3La L. 25 giugno 1909, n. 372, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle ferrovie esercitate da imprese private.
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 6 settembre 1911
