Art. 45
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[1]Non puo' essere promossa azione giudiziaria contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l'applicazione delle tariffe, prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo.
[2]Si puo' tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli art. 402 e 71 del codice di commercio, anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 giugno 1909, n. 372
3La L. 25 giugno 1909, n. 372, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle ferrovie esercitate da imprese private.
L. 21 luglio 1911, n. 848
6La L. 21 luglio 1911, n. 848, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il disposto dell'art. 45 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e' esteso alle ferrovie concesse alla industria privata in pubblico servizio cumulativo con quello delle ferrovie dello Stato".
Testo in vigore dal 6 settembre 1911 al 15 marzo 1913
