Il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2641, come modificato dal Regio D.L. 9 dicembre 1935, n. 2109, convertito senza modificazioni dalla L. 28 maggio 1936, n. 1142, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " 1° Gli aumenti di tariffa di carattere generale sono approvati per legge. 2° Le riduzioni di tariffa di carattere generale sono approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, udito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto. 3° Le norme e condizioni di applicazione di nuove tariffe per il trasporto delle persone e delle cose; le modificazioni alle condizioni dei trasporti stessi in quanto apportino aggravio al pubblico o diminuzione di introiti; gli aumenti e le riduzioni di tariffa in quanto non abbiano carattere generale sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 4° Sono approvate dal Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico ne' diminuzione d'introito; b) le facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili e per trasporti isolati e per una volta tanto; d) le aggiunte e modificazioni alle condizioni di trasporto delle merci pericolose e nocive di cui l'allegato 7 alle tariffe sia per ragioni di sicurezza dell'esercizio, sia per meglio garantire l'incolumita' delle merci od anche per mitigare talune restrizioni che non fossero piu' giustificate, sentita ove occorra, la Commissione per gli esplosivi presso il Ministero degli interni; e) le modificazioni alle condizioni di servizio nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali di cui l'allegato 6 alle tariffe: l'abilitazione al servizio di scalo marittimo, lacuale e fluviale e i compensi relativi, ove ricorrano, per le prestazioni straordinarie non previste dalle condizioni e tariffe, ed infine la disabilitazione dal servizio di scalo marittimo; g) le modificazioni formali alle lettere di vettura e le variazioni nel prezzo di vendita al pubblico.