Art. 6
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[1]Il Consiglio di amministrazione:
[2]1° approva le norme dei singoli servizi e le relative modificazioni;
[3]2° delibera sul progetto di bilancio preventivo, su quello dell'assestamento, e sul conto consuntivo;
[4]3° approva, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, la ripartizione dei fondi stanziati in bilancio o autorizzati con leggi speciali;
[5]4° approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste di importo superiore a lire 50 mila;
[6]5° approva i contratti ad asta pubblica e a licitazione privata di importo superiore a lire ventimila e quelli a trattativa privata di importo superiore a lire cinquemila, a norma dell'art. 31;
[7]6° autorizza liti attive ed approva transazioni, previo il parere dell'avvocatura generale erariale nei casi di sua pertinenza, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi lire dieci mila.
[8]Il direttore informera' in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e dara' notizia sommaria di quelle di valore inferiore;
[9]7° approva le convenzioni per concessioni di binari di raccordo, per scambi e nolo di materiale mobile, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporti terrestri, marittimi, fluviali e lacuali, nonche' le convenzioni per abbuoni sulle tariffe vincolati a speciali condizioni;
[10]8° approva le convenzioni per servitu' temporanea ed approva le vendite e le permute di relitti di terreno e altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedersi superi le lire cinquemila. Di queste vendite e permute sara' dato conto nella relazione di cui all'art. 9;
[11]9° delibera sulle proposte delle piante organiche e delle norme riguardanti il personale, salvo quanto e' disposto dall'art. 54;
[12]10° delibera le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, i collocamenti in disponibilita' od in aspettativa e l'esonero definitivo, nonche' la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, la degradazione e la destituzione del personale stabile, salvo quanto e' disposto dall'art. 54;
[13]11° delibera sui ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;
[14]12° approva le gratificazioni e i sussidi al personale, quando, secondo il regolamento, eccedano i limiti di competenza del direttore generale;
[15]13° approva le norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;
[16]14° delibera, udite le proposte del direttore generale, le norme per la concessione di facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili.
[17]15° delibera su tutti gli altri affari che il presidente stimi opportuno di sottoporre al Consiglio, e su qualunque altra proposta di iniziativa del direttore generale o dei consiglieri;
[18]16° delibera, o da' parere, a richiesta del ministro dei lavori pubblici, su ogni altro argomento che interessi il buon andamento dell'amministrazione e del servizio ferroviario.
[19]Le deliberazioni prese in ogni seduta del Consiglio di amministrazione debbono essere trasmesse in copia al ministro dei lavori pubblici non piu' tardi del giorno successivo. Esse sono esecutorie, salvo il disposto dell'art. 13. Il Consiglio d'amministrazione comunica col ministro per mezzo del direttore generale.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
