Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1923 al 3 maggio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio d'amministrazione:
[2]1° approva le norme generali, le funzioni e le facolta' dei singoli servizi e degli uffici dipendenti;
[3]2° delibera sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
[4]3° approva, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, la ripartizione dei fondi stanziati in bilancio o autorizzati con leggi speciali;
[5]4°)approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste d'importo superiore a L. 200.000;25
[7]6°)autorizza liti attive ed approva transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi L. 75.000. Il direttore generale informera' in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e dara' notizia sommaria di quelle di valore inferiore.25
[8]7° approva le convenzioni per concessioni di binari di raccordo, per scambi e nolo di materiale mobile, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporti terrestri, marittimi, fluviali e lacuali, nonche' le convenzioni per abbuoni sulle tariffe, vincolati a speciali condizioni; 33
[9]8°)approva le convenzioni per servitu' temporanea ed approva le vendite e le permute di relitti di terreni e di altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedersi superi le L. 40.000.
[11]9° delibera sulle proposte delle piante organiche e delle norme riguardanti il personale, salvo quanto e' disposto dall'art. 54;
[12]10 - delibera le nomine, le promozioni, gli aumenti anticipati di stipendio o paga, i collocamenti in disponibilita' ed aspettativa e l'esonero definitivo. Per i funzionari di grado uguale o superiore al 1° le attribuzioni del Consiglio di disciplina sono esercitate dal Consiglio di amministrazione, salvo, per la revocazione e la destituzione, quanto e' disposto dall'art. 54.
[13]11° delibera sui ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;
[14]12° delibera le indennita' di carica ai funzionari aventi incarichi di speciale importanza e responsabilita'. Approva le gratificazioni e i sussidi al personale, quando, secondo il regolamento, eccedano i limiti di competenza del direttore generale; 13° approva le norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;
[15]14° delibera, udite le proposte del direttore generale, le norme per la concessione di facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di Esposizioni, Congressi, pellegrinaggi e simili;33
[16]15° delibera sugli altri affari deferiti al Consiglio dalla presente legge, su quelli che il presidente stimi opportuno di sottoporre al Consiglio e su qualunque proposta d'iniziativa del direttore generale o dei consiglieri;
[17]16° delibera, o da' parere, a richiesta del ministro dei lavori pubblici, su ogni altro argomento che interessi il buon andamento dell'amministrazione e del servizio ferroviario.
[18]Le deliberazioni prese in ogni seduta del Consiglio di amministrazione debbono essere trasmesse in copia dal ministro dei lavori pubblici non piu' tardi del giorno successivo. Esse sono esecutorie, salvo il disposto dell'art. 13. Il Consiglio d'amministrazione comunica col ministro per mezzo del direttore generale.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1921, n. 368
25La L. 7 aprile 1921, n. 368, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sancite con l'art. 8 della presente legge, avranno vigore soltanto per un biennio"
Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2641
33Il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2641, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che"Le disposizioni degli art. 6 (punti 7 e 14), 10 (punto i), e 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e dei decreti Luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1888 e 3 settembre 1916, n. 1164, in tema di tariffe e di condizioni di trasporto delle persone e delle cose e di concessioni speciali per trasporti temporanei di cose, sono sostituite dalle seguenti: 1° Gli aumenti di tariffa di carattere generale sono approvati per legge. 2° Le riduzioni di tariffa di carattere generale sono approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, udito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto. 3° Le norme e condizioni di applicazione di nuove tariffe per il trasporto delle persone e delle cose; le modificazioni alle condizioni dei trasporti stessi in quanto apportino aggravio al pubblico o diminuzione di introiti; gli aumenti e le riduzioni di tariffa in quanto non abbiano carattere generale sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 4° Sono approvate dal Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico ne' diminuzione d'introito; b) le facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili e per trasporti isolati e per una volta tanto; c) l'adozione di prezzi di concorrenza per trasporti di persone e di cose, per un periodo non superiore ai tre mesi, salvo a seguire, per periodi di maggior durata, la procedura di cui al precedente punto 3; d) le aggiunte e modificazioni alle condizioni di trasporto delle merci pericolose e nocive di cui l'allegato 7 alle tariffe sia per ragioni di sicurezza dell'esercizio, sia per meglio garantire l'incolumita' delle merci od anche per mitigare talune restrizioni che non fossero piu' giustificate, sentita ove occorra, la Commissione per gli esplosivi presso il Ministero degli interni; e) le modificazioni alle condizioni di servizio nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali di cui l'allegato 6 alle tariffe: l'abilitazione al servizio di scalo marittimo, lacuale e fluviale e i compensi relativi, ove ricorrano, per le prestazioni straordinarie non previste dalle condizioni e tariffe, ed infine la disabilitazione dal servizio di scalo marittimo; f) le riduzioni dipendenti da concessioni speciali della durata non superiore ad un anno, per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantita' di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori; o previ accordi col Ministero delle finanze, le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per la durata superiore ad un anno o da rinnovazione, per qualsiasi durata; g) le modificazioni formali alle lettere di vettura e le variazioni nel prezzo di vendita al pubblico.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1923 al 3 maggio 1924
