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[1]Spetta al servizio legale presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la consulenza, la rappresentanza ed il patrocinio contenzioso: in tutte le controversie dipendenti dal contratto di trasporto e da atti, provvedimenti e contratti di lavoro e forniture relativi all'esercizio ferroviario; nelle controversie relative alle responsabilita' per danni patiti da terzi a causa dell'esercizio medesimo; nonche' nelle controversie relative a diritti ed obblighi del personale ferroviario.

[2]Ogni altra controversia interessante le ferrovie dello Stato e' devoluta alle RR. avvocature erariali, che vi provvedono come per qualunque Amministrazione dello Stato.

[3]Dove sorga dubbio sulla competenza rispettiva fra le RR. avvocature erariali e gli Uffici del servizio legale ferroviario, udito il R. avvocato generale erariale e l'Ammistrazione ferroviaria, decideranno d'accordo i ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

[4]Nel caso in cui sia evocata in giudizio l'Amministrazione dello Stato cumulativamente come esercente e come proprietaria, la difesa sara' affidata alle RR. avvocature erariali, che prenderanno gli opportuni accordi con gli Uffici del servizio legale ferroviario.

[5]Quando in giudizio voglia dedursi la illegittimita' della rappresentanza, siffatta eccezione deve, a pena di decadenza, proporsi innanzi al primo giudice e prima di qualsiasi deduzione di merito.

[6]Purche' consti della loro qualita', i funzionari appartenenti agli Uffici del servizio legale ferroviario, non hanno bisogno di speciale mandato per assumere il patrocinio delle ferrovie dello Stato innanzi qualunque magistratura del Regno.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art79 · fonte del testo