Art. 79
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[1]Le azioni giudiziarie, che comunque si riferiscono alla gestione delle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alla costruzione di nuove linee ad essa affidata a termini dell'articolo precedente, nonche' ad ogni altra speciale gestione attribuitale, devono istituirsi in confronto della detta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, osservate le norme per la sua rappresentanza.
[2]E' fatta soltanto eccezione per le controversie dipendenti dalle espropriazioni e dai contratti di appalto o di fornitura rispettivamente compiute o stipulati per la costruzione, se questa non fu eseguita a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se si tratti di linee da essa esercitate.
[3]Spettano al Servizio legale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio, nonche' la consulenza per tutte le controversie od affari contemplati nel primo comma del presente articolo.
[4]Nelle cause di competenza dei pretori e dei conciliatori, l'Amministrazione puo' essere rappresentata dagli agenti in nome od in confronto dei quali fu istituito il giudizio, o da agenti amministrativi muniti di delega.
[5]Nelle cause civili e commerciali di competenza dei tribunali e delle Corti d'appello, l'Amministrazione potra', per la costituzione in giudizio, per provvedere ai differimenti, per la spedizione per sentenza, avvalersi di agenti amministrativi abilitati all'esercizio della professione di procuratori, munendoli di apposita delega.
[6]Parche consti della loro qualita', i funzionari appartenenti agli uffici del servizio legale non hanno bisogno di mandato per assumere la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi qualunque magistratura del Regno, o per sottoscrivere atti giudiziali anche nei casi nei quali, a termini delle leggi vigenti in materia civile, penale od amministrativa, occorra un mandato speciale. 2837
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273
28Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 79, 80 e 81 delle legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, modificate dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 1393, e dalla logge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi Regi decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, sono pubblicate ed avranno esecuzione, colle modifiche stabilite nei seguenti articoli, nei territori annessi all'Italia colle leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nel trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, dalla quale data cesseranno per le Regie Avvocature erariali le corrispondenti attribuzioni, loro temporaneamente assegnate coi Regi decreti 31 dicembre 1919, n. 2500, e 5 maggio 1921, n. 653, salva la ultimazione dei procedimenti loro affidati, sino all'esaurimento del grado di giurisdizione in corso".
Regio Decreto 8 gennaio 1925, n. 57
37Il Regio Decreto 8 gennaio 1925, n. 57 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "Nei territori annessi col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pure estese: le disposizioni degli articoli 79, 80 ed 81 della legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio delle Ferrovie dello Stato, modificata dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 3393, e dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi R. decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, con le modificazioni conseguenti dai R. decreti 30 dicembre 1923, n.2828, e 13 gennaio 1924, n. 9, e dalla deliberazione 28 gennaio 1924, n. 2762, del Commissario straordinario delle ferrovie, pubblicata il 31 gennaio 1924, nel n. 26 della Gazzetta Ufficiale del Regno".
Testo in vigore dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2009
