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[1]Le azioni giudiziarie, che comunque si riferiscono alla gestione delle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alla costruzione di nuove linee ad essa affidata a termini dell'articolo precedente, nonche' ad ogni altra speciale gestione attribuitale, devono istituirsi in confronto della detta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, osservate le norme per la sua rappresentanza.

[2]E' fatta soltanto eccezione per le controversie dipendenti dalle espropriazioni e dai contratti di appalto o di fornitura rispettivamente compiute o stipulati per la costruzione, se questa non fu eseguita a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se si tratti di linee da essa esercitate.

[3]Spettano al Servizio legale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio, nonche' la consulenza per tutte le controversie od affari contemplati nel primo comma del presente articolo.

[4]Nelle cause di competenza dei pretori e dei conciliatori, l'Amministrazione puo' essere rappresentata dagli agenti in nome od in confronto dei quali fu istituito il giudizio, o da agenti amministrativi muniti di delega.

[5]Nelle cause civili e commerciali di competenza dei tribunali e delle Corti d'appello, l'Amministrazione potra', per la costituzione in giudizio, per provvedere ai differimenti, per la spedizione per sentenza, avvalersi di agenti amministrativi abilitati all'esercizio della professione di procuratori, munendoli di apposita delega.

[6]Parche consti della loro qualita', i funzionari appartenenti agli uffici del servizio legale non hanno bisogno di mandato per assumere la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi qualunque magistratura del Regno, o per sottoscrivere atti giudiziali anche nei casi nei quali, a termini delle leggi vigenti in materia civile, penale od amministrativa, occorra un mandato speciale. 28

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273

28

Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 79, 80 e 81 delle legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, modificate dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 1393, e dalla logge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi Regi decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, sono pubblicate ed avranno esecuzione, colle modifiche stabilite nei seguenti articoli, nei territori annessi all'Italia colle leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nel trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, dalla quale data cesseranno per le Regie Avvocature erariali le corrispondenti attribuzioni, loro temporaneamente assegnate coi Regi decreti 31 dicembre 1919, n. 2500, e 5 maggio 1921, n. 653, salva la ultimazione dei procedimenti loro affidati, sino all'esaurimento del grado di giurisdizione in corso".

Testo in vigore dal 8 marzo 1923 al 21 febbraio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1923

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1921 al 8 marzo 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273

    Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 79, 80 e 81 delle legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, modificate dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 1393, e dalla logge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi Regi decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, sono pubblicate ed avranno esecuzione, colle modifiche stabilite nei seguenti articoli, nei territori annessi all'Italia colle leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nel trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, dalla quale data cesseranno per le Regie Avvocature erariali le corrispondenti attribuzioni, loro temporaneamente assegnate coi Regi decreti 31 dicembre 1919, n. 2500, e 5 maggio 1921, n. 653, salva la ultimazione dei procedimenti loro affidati, sino all'esaurimento del grado di giurisdizione in corso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art79 · fonte del testo